Imprese turistiche: previsti un credito d’imposta e un fondo perduto per migliorare l’offerta ricettiva

Per le imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito di imposta dell’80% delle spese ammissibili.

Inoltre, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta. Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica pari ad almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani (tra i 18 anni e 35 anni), le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani che operano nel settore del turismo;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell’investimento.

Di seguito i costi agevolabili:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

c) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e);

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

e) spese per la digitalizzazione.

Gli interventi riguardano quelli avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto approvato ed a quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data.

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