Esonero contributivo alternativo alla CIG: occhio al divieto di licenziamento

L’INPS, con la circolare n. 24 del 2021, fornisce importanti chiarimenti riguardo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali disposto dal decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e fruibile entro il 31 gennaio 2021. In sintesi, le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, perdono il diritto all’esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021.  

Inoltre, i datori di lavoro che fruiscono dell’agevolazione, non possono avvalersi, per il medesimo lavoratore, dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

L’esonero contributivo per le aziende che non richiedono gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile e viene revocato se il datore di lavoro non rispetta il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto dal legislatore per la fruizione dell’esonero.

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